Statuto della Società Italiana di Psichiatria

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita una Associazione denominata: Società Italiana di Psichiatria (S.I.P.)

1.2 L’Associazione (in seguito indicata come Società Italiana di Psichiatria o Associazione) ha sede in Milano, e temporaneamente in Viale Piave n.35. In base alle esigenze pratiche ed economiche dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà disporre a seguito di votazione a maggioranza semplice il cambio della sede legale notificandolo agli enti competenti, ma restando all’interno del Comune di Milano in quanto tale modifiche non costituiscono modificazioni dello Statuto. La sede legale potrà invece essere sempre trasferita con delibera dell’Assemblea dei Soci; in ogni caso l’Associazione potrà costituire sedi secondarie ed impianti distaccati, al fine di essere tangibilmente presente su tutto il territorio nazionale.

1.3 La denominazione dell’Associazione potrà variare con postille, acronimi o altre forme a seguito di iscrizioni ad associazioni e/o iscrizioni a categorie/registri, come ad esempio con l’iscrizione al registro del Terzo Settore la denominazione sarà seguita dall’acronimo ETS: “Società Italiana di Psichiatria (S.I.P.) ETS”

SCOPO E DURATA

ART.2 SCOPO

2.1 L’Associazione ha lo scopo di promuovere ogni attività a vantaggio e tutela della salute mentale e di favorire lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze sui disturbi mentali e sul loro trattamento.

2.2 Promuove pertanto attività di ricerca, istruzione e formazione professionale, aggiornamento, ordinariamente secondo le norme legislative e le disposizioni vigenti in tema di educazione continua in Medicina, organizzando e gestendo attività culturali per promuovere e diffondere quanto sopra, utilizzando strumenti aggregativi ed editoriali. L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale, è autonoma ed indipendente, e non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti. L’Associazione ed il suo Legale Rappresentante non esercitano attività imprenditoriali.

ART.3 DURATA

3.1 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e può essere sciolta e liquidata da una apposita Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista nei successivi articoli.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART.4 PATRIMONIO ASSOCIATIVO

4.1 L’Associazione non ha beni patrimoniali immobili e si autofinanzia, secondo quanto previsto dagli articoli del Presente Statuto.

4.2 L’Associazione nella sua fase operativa e nel perseguire lo scopo associativo, si avvale di:
– quote associative dei soci;
– contributi, lasciti, elargizioni, donazioni di privati, enti pubblici o societari;
– delle erogazioni liberali e di sostegno all’Associazione elargite da privati, soci, enti pubblici o società anche farmaceutiche;
– dai proventi delle attività formative e di aggiornamento;
– dai proventi delle attività editoriali;
– dagli avanzi che l’Assemblea di volta in volta destinerà;
– da ogni altra entrata autorizzata dalla legge e da quanto altro pervenuto alla stessa.

4.3 L’Associazione organizza inoltre, anche sulla base di quanto indicato all’art.2, conferenze tematiche, corsi di aggiornamento e convegni riguardanti argomenti di particolare interesse scientifico o di immediata attualità, o qualsiasi altra iniziativa, di carattere scientifico o di confronto professionale, su proposta avanzata da singoli soci o gruppi di soci ed approvata dal Consiglio Direttivo.

4.4 L’Associazione ha inoltre come scopo lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento continuo con programmi annuali a favore dei soci e operatori della sanità nazionale ed internazionale, conformemente a quanto previsto per i corsi ECM dalle normative ministeriali nazionali ed internazionali. L’Associazione si fa carico di
prevedere un adeguato sistema di autovalutazione della propria attività formativa nell’ambito del programma ECM.

4.5 I descritti scopi così come ogni altra iniziativa atta a raggiungere le finalità dell’Associazione, saranno decise dal Consiglio Direttivo, il quale potrà dotarsi di attività di volontariato e di collaborazioni di terzi.

4.6 All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

ART. 5 ESERCIZIO SOCIALE

5.1 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, è esaminato (se nominatI) dai Revisori dei Conti, che ne riferiscono all’Assemblea per l’approvazione entro i termini previsti dal presente Statuto.
A tale scopo il conto consuntivo o progetto di bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione 10 giorni prima della data dell’Assemblea, affinché i soci ne possano prendere visione. Le rendite annue del patrimonio e gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio potranno essere erogati, purché destinati ai fini associativi e non potranno essere distribuiti in alcun modo ai soci.

GLI ASSOCIATI/SOCI

ART. 6 TIPOLOGIA DI SOCI

6.1 Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, principalmente ma non esclusivamente, tutti i medici che siano specialisti o specializzandi in Psichiatria o che abbiano un curriculum professionale e/o culturale e di ricerca che evidenzi interesse per le materie psichiatriche.

L’Associazione è comunque aperta anche ad altri cultori della materia.

L’Associazione contempla 3 tipologie di socio:
– Socio Ordinario;
– Socio Onorario;
– Socio Sostenitore.

A tale classificazione non corrisponde alcuna volontà discriminatoria, in particolare tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

6.2 Il socio in regola con il versamento della quota associativa avrà la possibilità di ricevere le pubblicazioni periodiche dell’Associazione, partecipare con formula agevolata ai Congressi ed eventi, alle Conferenze Tematiche, ai Corsi di Formazione o di Aggiornamento organizzati direttamente dell’Associazione, e all’esercizio dei diritti
associativi.

6.3 La qualifica di Socio Ordinario si applica a tutti coloro che ne presentano domanda di associarsi ai sensi del presente Statuto e versa la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio è a tempo indeterminato salvo inadempienze tali da imporre larescissione dal ruolo di socio o di sua formale richiesta. Resta inteso che la partecipazione alla vita associativa potrà avvenire previo il regolare versamento della quota associativa e nel rispetto del presente Statuto.

6.4 La qualifica di Socio Onorario può essere attribuita a personalità italiane o straniere di chiara fama nel campo della ricerca sui disturbi mentali o della tutela e della promozione della salute mentale. I Soci Onorari sono nominati dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

6.5 La qualifica di Socio Sostenitore può essere attribuita a persone fisiche o giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni che intendono contribuire allo sviluppo dell’Associazione, fornendo mezzi e fondi per le sue attività. I Soci Sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo mediante votazione a maggioranza semplice e con le modalità definite dal successivo articolo 9. Il Socio Sostenitore che non intenda proseguire nelle obbligazioni assunte deve dare le proprie dimissioni a mezzo di lettera raccomandata o Posta elettronica certificata o tramite altre modalità stabilite dal Consiglio Direttivo indirizzata al Presidente nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo

11.
Le dimissioni hanno validità a partire dall’anno successivo a quello in cui sono state presentate. Il socio sostenitore può decadere in caso di inadempienze tali da imporre la rescissione dal ruolo di Socio Sostenitore. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo sul parere della Commissione Etica.

6.6 Tutte le quote associative non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti a causa di morte, né rivalutabili.
Nessun compenso è dovuto ai soci per la prestazione del loro servizio, salvo il rimborso delle spese sostenute, previa presentazione al Consiglio Direttivo della documentazione che le provi.

ART.7 DIRITTI DEL SOCIO

7.1 Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, alla quale discendono i diritti associativi, in particolare:
a) tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
b) ai soci saranno messe a disposizione pubblicazioni periodiche dell’Associazione, partecipazioni con formule agevolate ai Congressi, eventi, conferenze e corsi di formazione siano essi organizzati direttamente o non direttamente dell’Associazione e comunque tutti i diritti che il Consiglio Direttivo ne potrà disporre secondo le sue competenze.
c) votano il bilancio di esercizio e tutti i suoi documenti;
d) possono prendere visione e/o consultazione dei libri dell’Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con possibilità di farne copie ed estratte a spese dell’Associato;
e) recedere dall’Associazione (vedi articolo 11)
f) proporre la votazione di un referendum secondo le modalità stabilite nel seguito
(vedi articolo 23)

ART.8 OBBLIGHI DEL SOCIO

8.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo della quota annuale;
b) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

8.2 a non aderire ad altri enti che perseguono identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello dell’Associazione salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Associazione;

8.3 per tutti i rapporti con l’Associazione il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o tramite altre modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all’Associazione.
Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione all’Associazione.

ART.9 DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO

9.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere almeno, se trattasi di persona fisica: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, indicazione dell’effettiva attività svolta, della condizione e capacità professionale e specifiche competenze posseduto in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dallo scopo associativo, la copia del pagamento della quota annuale e la categoria di socio alla quale richiedere di essere ammesso. Dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e tutte le modifiche future ad esso apportato, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

9.2 Se trattasi invece di società, associazione o ente pubblico o privato, oltre a quanto sopra indicato per le persone fisiche, la domanda dovrà contenere almeno, la ragione sociale o denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la Partita IVA, nonché l’indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, la delibera dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la qualità della persona che sottoscrive la domanda di ammissione.

9.3 Il contenuto della domanda potrà essere ampliato con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice al fine di rendere più agevole e preciso la delibera per l’ammissione ai candidati soci.
La modalità di presentazione sarà determinata dal Consiglio Direttivo. Quest’ultimo accertata l’esistenza dei requisiti del candidato socio e la coerenza con le finalità perseguite e le attività svolte dall’Associazione, delibera mediante votazione a maggioranza semplice, sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività svolta.

9.4 Tale delibera di ammissione dovrà essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Con la presentazione della domanda ed il pagamento della quota annuale, il candidato socio sarà considerato iscritto protempore, e potrà beneficiare dei diritti di cui al presente Statuto.

9.5 In caso di diniego all’ammissione a socio invece, il Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione al candidato socio entro 60 giorni dalla data di delibera, e quest’ultimo potrà chiedere all’Assemblea la pronuncia sull’istanza negativa se non appositamente convocata, nella prima assemblea utile.

ART.10 CONFLITTO DI INTERESSI

10.1 L’Associazione assume tra i suoi compiti fondamentali, per il tramite dei suoi organi amministrativi preposti, il fornire indicazioni e monitorare e verificare situazioni di conflitto di interesse nelle aree della formazione, della clinica e della ricerca in psichiatria. A tal fine l’Associazione produce periodiche raccomandazioni e documenti di indirizzo, sulla base delle priorità emergenti, da diffondere fra i soci, le Istituzioni, tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle aree di intervento.

10.2 L’Associazione ed i componenti dei suoi organismi elettivi hanno l’obbligo di dichiarare e regolare nelle loro attività istituzionali ogni eventuale conflitto di interesse.

10.3 I componenti del Consiglio Direttivo, della Commissione Etica, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico, in caso di accettazione di altre cariche in altri enti e associazioni, devono dare tempestiva comunicazione al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse.

ART.11 DECADENZA E RECESSO DI SOCI

11.1 La decadenza dei soci avviene a seguito di decisione del Consiglio Direttivo. La qualità di socio si può perdere per:
a) morosità;
b) dimissioni, comunicate per iscritto al Presidente dell’Associazione o al legale rappresentante della Sezione Regionale competente. Le dimissioni avranno effetto dal 1° giorno lavorativo del secondo mese solare successivo e liberano il dimissionario, a partire da tale data, da ogni obbligo verso l’Associazione;
c) espulsione, qualora il socio commetta azioni disonorevoli o di serio ostacolo al regolare funzionamento dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo sul parere della Commissione Etica, sentito il socio. Il socio espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate;
d) per morte del socio.

11.2 Oltre che nei casi previsti dalla Legge il socio può recedere quando:
a) ha perduto i requisiti per l’ammissione;
b) non sia più in grado di partecipare all’attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
Il recesso dei soci è libero. Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o tramite altre modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all’Associazione. Il Consiglio Direttivo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o tramite altre modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. In caso di diniego del recesso, il Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione al candidato socio entro 60 giorni dalla data di delibera, e quest’ultimo potrà chiedere all’Assemblea la pronuncia sull’istanza negativa se non appositamente convocata, nella prima Assemblea utile.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

GLI ORGANI SOCIALI

ART.12 L’ASSEMBLEA

12.1 L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano. Non è ammessa la partecipazione all’Assemblea mediante delega scritta a persone, enti privati o pubblici estranei alla qualifica di socio. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno. Vi prendono parte con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio può votare anche per conto di altri due soci, ugualmente in regola con il pagamento delle quote associative, di cui presenti una delega scritta. L’Assemblea è valida in prima convocazione se risulta presente, comprese le deleghe, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con voto a scrutinio palese. In caso di mancanza del numero legale, l’Assemblea viene aggiornata in seconda convocazione in cui è valida con qualunque numero di presenti e delibera a maggioranza assoluta, sempre con scrutinio palese.
Di ogni Assemblea verrà redatto verbale che, debitamente sottoscritto, verrà annotato in un apposito Libro delle Assemblee. Tale libro è consultabile da chiunque fra i soci ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente più anziano. Le funzioni di segretario dell’Assemblea sono svolte dal Segretario dell’Associazione ed in caso di sua assenza od impedimento, l’Assemblea provvede alla nomina di una segretario della seduta.

12.2 I compiti dell’Assemblea generale:
a) approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di lavoro annuale dell’Associazione nelle forme e modi imposti dalla Legge e dai suoi regolamenti entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
c) nomina e revoca, quando previsto, i soggetti incaricati alla revisione legale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sulle ammissioni ed esclusioni dei soci qualora le richieste formulate al Consiglio Direttivo abbiano avuto esiti negativi;
f) approva le modifiche dello Statuto e le operazioni straordinarie di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione stessa, nonché provvede alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, che si atterranno a quanto stabilito dal presente Statuto;
g) approvano l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

12.3 All’Assemblea possono partecipare, tutti i soci con maggiore d’età e ognuno ha diritto ad un voto, qualunque sia l’ammontare del suo versamento o la sua classificazione, se vene fossero. Si precisa fin d’ora che tutte le votazioni, per qualunque materia e/o oggetto devono avvenire a scrutinio palese.

12.4 L’Assemblea generale è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, con avviso spedito per posta raccomandata o posta elettronica certificata o per posta elettronica o mediante affissione presso la sede dell’associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione con l’indicazione degli argomenti all’Ordine del giorno ovvero mediante qualsivoglia sistema alternativo che comprovi la conferma dell’avvenuta ricezione (a titolo esemplificativo: fax, email).
Mancando l’iniziativa del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria potrà essere convocata da tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli iscritti.
Un terzo dei soci, potranno richiedere al Presidente la convocazione di un’Assemblea straordinaria motivando le ragioni ed indicando le materie da discutere.

12.5 L’Assemblea elegge ogni tre anni, a scrutinio segreto:
a) il Presidente;
b) il Presidente Eletto, che subentra nella carica di Presidente dopo diciotto mesi dalla nomina;
c) quattro Vice-Presidenti;
d) il Segretario;
e) il Vice-Segretario;
f) quattordici Consiglieri;
g) il Presidente ed i cinque componenti della Commissione Etica;
h) il Collegio dei Revisori (facoltativo).

12.6 Compiti:
– il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. È investito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione. Il Presidente, coadiuvato dal Presidente Eletto o dal presidente uscente e dai Vice-Presidenti, mantiene i collegamenti tra l’Associazione e le altre organizzazioni scientifiche italiane e straniere, presenta al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige la relazione annuale dell’attività dell’Associazione. Attende la parte amministrativa e finanziaria dell’Associazione; cura sul piano esecutivo le direttive del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali e degli altri proventi ed alla erogazione delle spese autorizzate. Al fine di poter gestire in modo agevole il suo incarico, può autonomamente delegare tali funzioni a persone, società, enti, rimanendo in ogni modo comunque unico responsabile verso il Consiglio Direttivo e verso l’Assemblea;
– il Presidente Eletto sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento svolgendo i suoi compiti nei limiti consentiti dalla legge e ne coadiuva l’attività;
– i Vice-Presidenti sostituiscono, in ordine di anzianità, il Presidente Eletto nei primi diciotto mesi del mandato ed il Presidente uscente nei secondi diciotto mesi, in caso di assenza o di impedimento, svolgendo i suoi compiti nei limiti consentiti dalla Legge e ne coadiuvano l’attività;
– il Segretario provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in conformità alle direttive del Presidente: attua, nei limiti del piano di attività, la parte organizzativa e l’articolazione della struttura operativa dell’Associazione e tiene informati i soci sulle attività del Consiglio Direttivo. È Segretario del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, ne redige i verbali e li sottoscrive con il Presidente. Tiene aggiornato l’elenco dei soci;
– il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico è un organo facoltativo, salvo diverse disposizioni di Legge, ed è composto da uno o tre membri scelti dall’Assemblea fra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili, ai sensi dell’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile. Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico dura in carica per tre esercizi e svolge le funzioni previste dall’articolo 2403 del Codice Civile. Essi partecipano con voto consultivo, se convocati alle sedute del Consiglio Direttivo e alle adunanze dei soci.
Sono eleggibili soltanto i soci in regola con le quote associative. La durata del mandato è di tre anni. È consentita la rielezione per la stessa carica per un massimo di due mandati, anche non consecutivi. Il Presidente, il Presidente Eletto, il Segretario, il Vice-Segretario debbono essere scelti fra i soci operanti nelle Università come docenti di Ruolo e tra i Soci operanti nei Servizi Territoriali ed ospedalieri, pubblici e privati. Se due soci ricevono lo stesso numero di voti per una delle suddette cariche elettive, viene nominato il socio con la maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione.

12.7 In caso di dimissioni o decesso del Presidente nel corso del suo mandato, gli subentra il Vice-Presidente con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione nella rispettiva area di appartenenza (Università o area dei Servizi Territoriali ed ospedalieri, pubblici e privati). In caso di dimissioni o decesso del Segretario nel corso del suo mandato gli subentra il Vice-Segretario. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei Vice-Presidenti nel corso del suo mandato, gli subentra il primo dei non eletti per quella carica della rispettiva area di appartenenza (Università o area dei Servizi Territoriali ed ospedalieri, pubblici e privati); in caso di ex-aequo, prevale il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. In caso di dimissioni o decesso del Vice-Segretario, di uno dei Consiglieri eletti, del Presidente o di uno dei membri della Commissione Etica nel corso del suo mandato, gli subentra il promo dei non eletti per la carica rispettiva; in caso di ex-aequo, prevale il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
I soci eletti nelle cariche sopraelencate unitamente ai due presidenti del precedente triennio, costituiscono il Consiglio Esecutivo dell’associazione, si riuniscono periodicamente secondo le necessità e le modalità che vengono definite dai due presidenti e dal segretario. Il Consiglio Esecutivo contribuisce al perseguimento degli scopi sociali e definisce le linee di indirizzo dell’associazione da proporre successivamente al consiglio direttivo e all’assemblea dei soci.

ART.13 CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che ha la legale rappresentanza dell’Associazione, dal Presidente Eletto (o dal Presidente uscente), dai quattro Vice-Presidenti, dal Segretario, dal Vice-Segretario e dai quattordici Consiglieri Eletti, dai rappresentanti legali delle Sezioni Regionali e dai Presidenti delle Sezioni Speciali e dai componenti della Commissione Etica. Ne fanno parte inoltre i Consiglieri Onorari.

13.2 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all’anno. Ciascuna seduta è valida se è presente almeno la metà dei componenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.

13.3 I soci che hanno ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione, alla scadenza del loro mandato, diventano Consiglieri Onorari e faranno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

13.4 I soci che ricoprono cariche di prestigio in organismi o società scientifiche internazionali di particolare rilievo possono far parte del Consiglio Direttivo nel corso del loro mandato, su proposta del Presidente ed approvazione del Consiglio Direttivo stesso.

13.5 La qualifica di Consigliere Onorario può essere attribuita a soci che abbiano fornito un contributo di eccezionale rilievo nelle attività dell’Associazione, su proposta del Presidente e ed approvazione del Consiglio Direttivo.

13.6 Il Consiglio Direttivo definisce le linee strategiche ed approva le iniziative del Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dal presente Statuto ed approva annualmente, a maggioranza e con voto palese, i bilanci preventivi e consuntivi e tutti i documenti utili e necessari previsti per Legge e dai suoi regolamenti.

13.7 Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di:
a) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
b) dirigere ed amministrare l’Associazione con possibilità di deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi associativi;
c) redigere o far redigere il documento di bilancio annuale così come previsto ed in conformità con i dettati di Legge;
d) definire annualmente l’importo delle quote associative;
e) stipulare convenzioni tra l’Associazione e terzi;
f) organizzare le iniziative culturali e scientifiche come il “Congresso Nazionale” che ha una cadenza almeno triennale nel quale viene stabilita la sede, la data e i temi del Congresso, su proposta del Comitato Esecutivo;
g) deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
h) indicare i soci onorari e sostenitori;
i) di deliberare sull’esclusione dei soci;
l) definire la costituzione di Sezioni Regionali individuando il referente. La loro costituzione verrà sottoposta all’Assemblea;
m) redigere i libri sociali obbligatori previsti per Legge;

13.8 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed a scrutinio palese.

13.9 Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare all’interno dello stesso, parte dei propri poteri al Presidente o a uno dei suoi membri indicati dal Presidente.

ART.14 RAPPRESENTANZA

14.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
La rappresentanza dell’Associazione spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.
Il Consiglio Direttivo può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

14.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART.15 COMMISSIONE ETICA

15.1 La Commissione Etica è composta da un Presidente e da cinque soci eletti dall’Assemblea. Essa fornisce pareri sulle proposte di espulsione dei soci e sulle controversie riguardanti l’interpretazione del presente Statuto. Può inoltre segnalare al Consiglio Direttivo dichiarazioni o comportamenti lesivi dell’immagine della Psichiatria Italiana o dell’Associazione, che possano richiedere una presa di posizione da parte dell’Associazione.

ART.16 COMITATO ESECUTIVO

16.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Presidente eletto (o dal Presidente uscente) dai Consiglieri che nel mandato precedente hanno ricoperto la carica di Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Segretario, dal Vice-Segretario e dai quattordici Consiglieri Eletti.

16.2 I Consiglieri che nel mandato precedente hanno ricoperto la carica di Presidente diventano Consiglieri Onorari in base al disposto di cui al presente Statuto, sono componenti dell’Esecutivo per il triennio successivo e trasferiscono i programmi in fase attuativa ai Presidenti in Carica.

16.3 Il Comitato Esecutivo elabora, sviluppa ed attiva i progetti operativi e le iniziative connesse, discendenti dal programma presentato all’Assemblea Elettorale e dalla evoluzione dell’esperienza societaria, sulla base delle linee strategiche definite dal Consiglio Direttivo, così come definito dal presente Statuto.

ART.17 COMITATO SCIENTIFICO

17.1 Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente e da cinque componenti, prescelti dal Comitato Esecutivo fra i suoi componenti. Esso esercita attività di verifica e controllo sulla qualità delle attività svolte e sulla produzione tecnico scientifica secondo indici validati a livello internazionale.

ART.18 SEZIONI REGIONALI E CONFERENZA DELLE SEZIONI REGIONALI

18.1 In ogni Regione può essere costituita una Sezione Regionale, avente obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione. In casi particolari, è ammessa la costituzione di un’unica sezione per più Regioni. La costituzione e lo Statuto delle sezioni Regionali devono essere approvati dal Consiglio Direttivo. Le Sezioni regionali devono avere un bilancio autonomo e quest’ultimo deve essere messo a disposizione dell’Associazione a semplice richiesta del Consiglio Direttivo, entro e non oltre 5 giorni.

18.2 Gli Statuti delle sezioni Regionali devono essere coerenti e non in contrasto con lo Statuto e le finalità dell’Associazione.

18.3 I rappresentanti legali delle sezioni Regionali compongono la Conferenza delle sezioni Regionali, che ha il compito di sviluppare e coordinare le iniziative delle stesse. Con particolare attenzione a quanto attiene ai processi di regionalizzazione delle politiche di welfare e dei sistemi sanitari ai rapporti con le Istituzioni Locali. La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, su delega, da un membro del Consiglio Direttivo.

18.4 Le sezioni Regionali sono tenute a rinnovare le loro cariche direttive con cadenza almeno triennale. Sono altresì tenute a fornire contributi scientifici ai Congressi
Nazionali e alle Riviste dell’Associazione. I loro legali rappresentanti (definiti Presidenti, Segretari o Coordinatori) o un loro delegato, sono tenuti su invito a partecipare regolarmente alle sedute del Consiglio Direttivo dell’Associazione e della Conferenza delle sezioni Regionali.

ART.19 SEZIONI SPECIALI

19.1 Si definiscono sezioni speciali dell’Associazione, le Associazioni Tecnico-Scientifiche, costituite su aree tematiche inerenti la disciplina, che richiedono l’affiliazione alla Società Italiana di Psichiatria.

19.2 Le richieste di affiliazione nella forma di sezione speciale devono essere inviate al Presidente. Ogni richiesta, che deve riguardare Associazioni già legalmente costituite ed attive da almeno un triennio, deve essere presentata da un Comitato Promotore di cui facciano parte almeno cinque soci dell’Associazione, in regola con le quote associative. La richiesta deve contenere i seguenti elementi: a) la denominazione della Sezione proposta; b) il razionale della proposta; c) un breve curriculum vitae ed studiorum dei proponenti; d) un programma di lavoro per il triennio successivo; e) una relazione sull’attività societaria svolta nel triennio precedente.

19.3 Le proposte sono esaminate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla base dei seguenti criteri: a) importanza dell’area tematica coperta dalla sezione proposta; b) esistenza o meno di altre sezioni speciali che coprano anche in parte l’area di interesse; c) qualità del programma di lavoro proposto; d) sistematicità e specificità delle attività effettuate nel triennio precedente la richiesta di affiliazione.

19.4 Le sezioni speciali, individuate in base ai precedenti criteri, hanno un proprio Statuto, un proprio Consiglio Direttivo e un bilancio autonomo. Esse sono approvate dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

19.5 Gli Statuti delle sezioni speciali non devono essere in contrasto con le finalità statutarie dell’Associazione. Essi devono prevedere che nel Consiglio Direttivo della sezione faccia parte di diritto un rappresentante del Comitato Esecutivo, designato da quest’ultimo.

19.6 Le sezioni speciali sono tenute a contribuire regolarmente alle attività dell’Associazione e in particolare a quelle congressuali ed editoriali. Il loro contributo è valutato con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo, che può deliberarne la disattivazione qualora tale contributo sia considerato insufficiente.

19.7 I loro Legali Rappresentanti (denominati Presidenti o Segretari) o un loro delegato sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

ART.20 COMMISSIONI

20.1 In seno all’Associazione possono essere costituite Commissioni a termine, per attività particolari che l’Associazione intenda svolgere nei vari settori della disciplina e delle discipline affini. Le Commissioni sono proposte dal Presidente ed approvate dal Comitato Esecutivo. Esse possono includere anche esperti non iscritti all’Associazione. Il lavoro delle Commissioni sarà riferito dal Presidente al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

ART.21 COLLEGIO SINDACALE

21.1 Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per Legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea.

21.2 Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro incarico.
Al Collegio Sindacale può essere attribuito all’Assemblea anche l’incarico di Revisione Legale dei Conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di Revisori Legali iscritti nell’apposito Registro.

ART.22 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

22.1 La Revisione Legale dei Conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
L’Assemblea determina il compenso spettante al Revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico pari a tre esercizi.

ART.23 REFERENDUM

23.1 Il Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci in regola con le quote Associative, può sottoporre a referendum questioni di ordine generale che interessino l’Associazione.

ART.24 PUBBLICAZIONI E SITO WEB

24.1 L’Associazione cura la pubblicazione di riviste, volumi, monografie, collane editoriali ed altre pubblicazioni scientifiche. La rivista ufficiale dell’Associazione ha la denominazione di “Evidence Based Psychiatric Care”, i cui “Editors in Chief” sono il Presidente e il Presidente Eletto.

24.2 L’Associazione dispone di un proprio sito Web, di cui cura il regolare aggiornamento. L’Associazione pubblica sul sito Web la propria attività scientifica e ogni altra attività istituzionale svolta, i bilanci preventivi e consuntivi, e gli incarichi retribuiti.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.25 QUOTE ASSOCIATIVE

25.1 Ogni socio si impegna a versare all’Associazione direttamente o tramite la sezione Regionale competente la quota associativa annuale fissata dalla Assemblea dei Soci. Il versamento della quota associativa permette di ricevere le pubblicazioni periodiche dell’Associazione, partecipare con formula agevolata al Congresso Nazionale, alle Conferenze Tematiche, ai Corsi di Formazione o di Aggiornamento organizzati direttamente dall’Associazione, e all’esercizio dei diritti associativi.

25.2 Le sezioni Regionali hanno diritto a trattenere il 30% della quota associativa annuale di ciascun socio della propria Regione. Le sezioni Regionali possono altresì avere Soci Sostenitori, dei quali hanno diritto a trattenere totalmente la quota associativa annuale.

25.3 Viene lasciata ampia delega alla gestione e organizzazione economica, finanziaria e formativa al Consiglio Direttivo delle sezioni Regionali per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, così come la rideterminazione quantitativa di quanto previsto nel presente Statuto. Tale modifica potrà avere efficacia temporanea e comunque non superiore ad un anno salvo ratifica assembleare.

ART.26 MODIFICHE DELLO STATUTO

26.1 Le modifiche dello Statuto devono essere approvate in sede di Assemblea da almeno tre quinti dei soci presenti o rappresentati per delega, ed aventi diritto al voto secondo le regole del presente Statuto. Lo Statuto può essere modificato anche a seguito di Referendum, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Ordinari
aventi diritto e partecipanti al voto.

ART.27 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

27.1 Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato in sede di Assemblea o a seguito di Referendum, con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti ed aventi diritto al voto. In tal caso il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad Istituzioni o Enti che abbiamo i suoi stessi scopi e comunque in rispetto della Legge e dei regolamenti in vigore.

ART.28 REGOLAMENTO

28.1 I criteri dettagliati di applicazione delle norme dello Statuto, sono definiti da un apposito Regolamento proposto dal Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio Direttivo, che verrà periodicamente aggiornato nel corso del tempo.

ART.29 NORME FINALI

29.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile, alle Leggi e regolamenti inerenti.